Art. 24.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio del documento o del certificato di copertura, di registrazione della procedura seguita e di conservazione dei documento stesso al termine dell'operazione, nonché la durata della sua validità.